Breve guida per acquistare consapevolmente e capire le differenze tra le diverse etichette
L’agricoltura a PRODUZIONE BIOLOGICA è un metodo a basso impatto ambientale e rispettoso del benessere animale
L’agricoltura biologica, disciplinata dal Regolamento CE 834/07 relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti bio, ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Si tratta di un sistema globale di gestione sostenibile per l’agricoltura basato sull’interazione tra l’adozione delle migliori pratiche colturali in termini di impatto ambientale: l’impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali (come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria), all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo; il mantenimento di un alto livello di biodiversità; l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali.
Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno, gli agricoltori biologici utilizzano materiale organico, ricorrono ad appropriate tecniche agricole e non sfruttano il suolo in modo intensivo.
Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte.
Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente.
Il regime di produzione e di controllo nel settore biologico è stato creato nel 1991 per un mercato di nicchia caratterizzato da un numero limitato di consumatori e produttori.
Da allora, la domanda di prodotti biologici è stata in costante aumento: oggi, l’agricoltura e gli alimenti biologici rispondono più di altri alle preoccupazioni della società civile in materia di protezione dell’ambiente e qualità dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda il non utilizzo di sostanze chimiche sintetiche e di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’intera catena di produzione.
La credibilità della certificazione dei prodotti biologici è elemento fondamentale per garantire la fiducia dei consumatori verso questo settore; per questo, l’accreditamento è diventato lo strumento fondamentale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi cui spetta valutare la conformità alla normativa, quali gli organismi di controllo nel settore biologico.
Nell’Unione, l’accreditamento è ora espletato da un unico organismo nazionale che agisce in qualità di autorità pubblica.
La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto proveniente da agricoltura biologica è data dall’etichettatura e dalla presenza del simbolo europeo della produzione biologica sulle etichette degli alimenti.
Il logo, che consiste in una fogliolina disegnata con le stelline dell’Unione europea bianche su fondo verde, creato nel 2010, è obbligatorio dal 2012 sugli imballaggi di tutti i prodotti alimentari biologici preconfezionati prodotti nell’UE.
Le modalità di etichettatura dei prodotti biologici sono diverse a seconda dei casi:
1. Alimenti con materia prima interamente biologica o ingredienti biologici in quantità MAGGIORE al 95% in peso sul prodotto finito
Alimenti interamente biologici o con una quota di ingredienti biologici superiore al 95%:
in questo caso i termini “biologico”, o le abbreviazioni “bio” ed “eco” possono comparire anche nella denominazione di vendita (es. Pasta di grano duro biologica) o nel suo stesso campo visivo. Sull’etichetta devono essere presenti e nel seguente ordine:
• logo di produzione biologica;
• “Organismo di controllo autorizzato MiPAAFT” seguito dal numero di codice;
• indicazione dell’origine:
“Agricoltura UE” (per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari),
“Agricoltura NON UE” (per prodotti coltivati in paesi terzi),
“Agricoltura UE-NON UE” (per prodotti contenenti prodotti coltivati in parte in UE e in parte in paesi terzi);
• codice dell’operatore.
Se un prodotto è costituito di ingredienti coltivati esclusivamente in Italia, la dicitura “AGRICOLTURA UE” può essere sostituita dal nome del paese es: “AGRICOLTURA ITALIA”.
In questi prodotti è vietata la presenza di OGM e/o di derivati da OGM; una soglia di tollerabilità in misura inferiore allo 0,9% (contaminazione accidentale) è tollerata purché riportata in etichetta.
2. Alimenti con ingredienti biologici in quantità INFERIORE al 95% in peso sul prodotto finito
Se siamo in presenza di alimenti che contengono ingredienti biologici in quantità inferiore al 95% è possibile utilizzare i termini “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) esclusivamente in riferimento all’ingrediente e nell’apposita lista degli ingredienti.
Deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l’ingrediente biologico ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola.
Il termine “biologico” o le sue abbreviazioni devono essere riportate con colore, dimensione e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti.
In questo caso è vietato l’utilizzo del logo comunitario, dell’indicazione dell’origine e dei riferimenti all’Organismo di controllo responsabile delle verifiche sulle materie agricole di origine biologica.
3. Alimenti ottenuti da sistemi agricoli in conversione
Questa fattispecie include gli alimenti ottenuti da aziende agricole che hanno avviato il passaggio dal regime produttivo convenzionale a quello biologico sulla base di un piano di conversione, la cui durata viene concordata con l’Organismo di controllo.
I prodotti agricoli ottenuti da aziende in conversione possono riportare in etichetta “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” solo se:
• il periodo di conversione dura da almeno 12 mesi prima del raccolto
• il prodotto è composto da un solo ingrediente vegetale
• è presente in etichetta il codice identificativo rilasciato dall’Organismo di controllo.
La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” deve essere riportata in colore, formato e tipologia di carattere tali da non metterla in evidenza rispetto alle altre informazioni di prodotto ma, soprattutto, rispetto alla denominazione di vendita.
Anche in questo caso è vietato l’utilizzo del logo comunitario, dei termini “biologico” e le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”, nonché dell’indicazione dell’origine, fino a quando non sarà terminato il periodo di conversione e l’azienda avrà positivamente superato le verifiche dell’Organismo di controllo.
Ricapitolando:
il logo europeo si DEVE apporre ai prodotti europei chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%, mentre è FACOLTATIVO nei prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da Paesi terzi.
Il logo invece è PROIBITO nei prodotti con un percentuale bio inferiore al 95%.
Con il sistema attuale esiste il concreto rischio di importazione dei prodotti biologici che in realtà non sono ottenuti in modo equivalente a quelli europei. In questi casi, l’informazione sull’origine, è molto importante per le scelte informate del consumatore.