Approfondimenti in etichetta

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22 Giu 2022

Novità importante del Reg UE 1169/2011 è l’obbligo di apporre in etichetta, nella lista degli ingredienti e con caratteri evidenti, la presenza di sostanze allergizzanti. Di seguito l’elenco delle sostanze presente nell’ allegato II Reg ue n. 1169/2011)

  • Cereali contenenti glutine, ovvero : grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
    – Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
    – Maltodestrine a base di grano;
    – Sciroppi di glucosio a base di orzo;
    – Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei;
  •  Uova e prodotti a base di uova;
  •  Pesce e prodotti della pesca tranne:
    – Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
    – Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi;
  • Soia e prodotti a base di soia, tranne:
    – Olio e grasso di soia raffinato;
    – Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
    – Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;
  • Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
    – Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
    – Lattitolo;
    – Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  • Sedano e prodotti a base di sedano;
  • Senape e prodotti a base di senape;
  •  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
  •  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
  • Lupini e prodotti a base di lupini;
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi.

 

Indicazioni complementari aggiuntive

Le indicazioni complementari aggiuntive contemplate nel Reg UEn.1169/2011 da inserire in etichetta sono:

 

  • Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggi autorizzati dal regolamento CE n 1333/20028. Dicitura aggiuntiva in etichetta : «confezionato in atmosfera protettiva».
  • I prodotti con un quantitativo di caffeina superiore a 150 mg/l che non siano tè o caffè, oltre all’indicazione “tenore elevato di caffeina”, dovranno riportare la dicitura “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
  • Gli alimenti con aggiunta di fitosteroli e fitostanoli dovranno riportare la dicitura “addizionato di steroli vegetali” o “addizionato di stanoli vegetali”. Tali aggiunte vanno inserite nella lista degli ingredienti. Sarà evidenziato che l’alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Inoltre, verrà indicato che il prodotto potrebbe non essere adeguato per le donne in gravidanza, in allattamento e per i bambini di età inferiore a cinque anni.
  • I dolciumi o bevande ai quali viene aggiunta la liquirizia ad una concentrazione pari o superiore a 100mg/kg o 10mg/l, riporteranno la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti.
  • Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. L’etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E.
  • L’etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.
  • Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i».
  • Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. la dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell’elenco di ingredienti o nella denominazione dell’alimento. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.

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