Novità importante del Reg UE 1169/2011 è l’obbligo di apporre in etichetta, nella lista degli ingredienti e con caratteri evidenti, la presenza di sostanze allergizzanti. Di seguito l’elenco delle sostanze presente nell’ allegato II Reg ue n. 1169/2011)
- Cereali contenenti glutine, ovvero : grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
– Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
– Maltodestrine a base di grano;
– Sciroppi di glucosio a base di orzo;
– Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; - Crostacei e prodotti a base di crostacei;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Pesce e prodotti della pesca tranne:
– Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
– Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino; - Arachidi e prodotti a base di arachidi;
- Soia e prodotti a base di soia, tranne:
– Olio e grasso di soia raffinato;
– Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
– Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia; - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
– Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
– Lattitolo;
– Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. - Sedano e prodotti a base di sedano;
- Senape e prodotti a base di senape;
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
- Lupini e prodotti a base di lupini;
- Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Indicazioni complementari aggiuntive
Le indicazioni complementari aggiuntive contemplate nel Reg UEn.1169/2011 da inserire in etichetta sono:
- Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggi autorizzati dal regolamento CE n 1333/20028. Dicitura aggiuntiva in etichetta : «confezionato in atmosfera protettiva».
- I prodotti con un quantitativo di caffeina superiore a 150 mg/l che non siano tè o caffè, oltre all’indicazione “tenore elevato di caffeina”, dovranno riportare la dicitura “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
- Gli alimenti con aggiunta di fitosteroli e fitostanoli dovranno riportare la dicitura “addizionato di steroli vegetali” o “addizionato di stanoli vegetali”. Tali aggiunte vanno inserite nella lista degli ingredienti. Sarà evidenziato che l’alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Inoltre, verrà indicato che il prodotto potrebbe non essere adeguato per le donne in gravidanza, in allattamento e per i bambini di età inferiore a cinque anni.
- I dolciumi o bevande ai quali viene aggiunta la liquirizia ad una concentrazione pari o superiore a 100mg/kg o 10mg/l, riporteranno la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti.
- Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. L’etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E.
- L’etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.
- Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i».
- Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. la dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell’elenco di ingredienti o nella denominazione dell’alimento. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.