Di Cinzia F. Coduti
Una ricognizione normativa delle numerosissime disposizioni che interessano la pubblicità dei prodotti agroalimentari si presenta particolarmente utile nella prospettiva della elaborazione di un testo organico che disciplini la materia nella sua totalità, evitando duplicazioni di norme ed assicurando una tutela più efficace per il consumatore di alimenti e, più in generale, per il mercato dei prodotti agroalimentari.
Occorre prendere atto che se, da un lato, la pubblicità si attesta come lo strumento di comunicazione con maggiore forza persuasiva, dall’altro lato, la circolazione di alimenti sani e sicuri impone che le informazioni poste a corredo del prodotto non siano dirette a pregiudicare le scelte di acquisto del consumatore.
Il particolare rapporto che nel settore agroalimentare sussiste tra l’etichettatura, che contiene le informazioni oggettive sull’alimento ed il messaggio pubblicitario impiegato dall’operatore economico per distinguere i propri prodotti sul mercato e renderli riconoscibili al pubblico, ha condotto l’ordinamento europeo ad elaborare un quadro normativo unitario diretto a vietare la diffusione delle informazioni, anche quando rese per mezzo della pubblicità, se idonee ad indurre in errore il consumatore sulla composizione, le caratteristiche o i particolari effetti benefici dell’alimento.
Specifiche disposizioni in materia di etichettatura, pubblicità e presentazione sono dettate, inoltre, per particolari categorie di alimenti e per determinate fasce di consumatori come i lattanti e i bambini, le persone con problemi di peso o affette da diabete o celiachia o, ancora, per gli sportivi.
La difficoltà, per il pubblico, di tenere distinto il messaggio pubblicitario dal contenuto informativo dell’etichetta può agevolare l’adozione di condotte fraudolente da parte di operatori economici scorretti, inducendo l’acquirente a riporre la massima fiducia nelle comunicazioni riferite all’alimento e ad attenuare la soglia di attenzione nella fase di consumo, rischiando di adottare comportamenti che possono mettere in serio pericolo la propria salute.
Sul piano della induzione in errore, inoltre, un ruolo fondamentale è rivestito dalle disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette dettate per tutti i prodotti, non solo alimentari, dal Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), senza, tuttavia, dimenticare le norme sulla pubblicità ingannevole e comparativa previste dal d.lgs. n. 145 del 2007 a tutela della lealtà della concorrenza.
Con riguardo ai mezzi di comunicazione impiegati per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi agli alimenti, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) si preoccupa di garantire che la pubblicità e, più in generale, la comunicazione commerciale audiovisiva sia chiaramente riconoscibile dal pubblico attraverso l’impiego di mezzi sonori o visivi in grado di richiamare l’attenzione sul carattere promozionale del messaggio.
L’attenzione riservata alla particolare vulnerabilità dei bambini nelle loro abitudini alimentari, induce a riflettere, inoltre, sul ruolo centrale rivestito dalla pubblicità nel trasferimento di erronee convinzioni sugli effetti nutrizionali prodotti da alimenti contenenti particolari livelli di sale, sodio, zuccheri, grassi o acidi grassi trans senza l’adeguata avvertenza circa le conseguenze derivanti da un uso eccessivo di tali sostanze.
Appare evidente, pertanto, come nel settore agroalimentare, il coinvolgimento di interessi particolarmente sensibili, quali quello alla salute e alla sicurezza, esiga che il consumatore sia correttamente educato ed adeguatamente informato non soltanto sugli alimenti che acquista ma anche sulla necessità di adottare uno stile di vita che preveda una regolare attività fisica ed un’alimentazione varia, sana, sicura e di qualità, basata su produzioni tipiche e di stagione.
La normativa selezionata in questa sede, con uno sguardo rivolto anche all’esperienza francese, intende, pertanto, individuare le condizioni per la realizzazione di iniziative promosse tanto dalle pubbliche amministrazioni quanto da soggetti privati su base volontaria per rafforzare la capacità del consumatore di individuare le produzioni false o rischiose e potenziare i controlli a tutela della veridicità del messaggio pubblicitario, in misura proporzionata al tipo di strumento impiegato.