Si tratta di gruppi nazionali e non, costituiti da punti di vendita sul territorio, che vendono al dettaglio generi alimentari, ad es. freschi, conservati, surgelati e congelati. Nella Grande Distribuzione i gruppi hanno la titolarità dei punti vendita. Si tratta di un’impresa alimentare o più imprese alimentari ai sensi dell’art. 3 del Reg. n. 178/02 ove si svolgono attività di produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione di alimenti.
I locali e le attrezzature dove avviene il contatto con gli alimenti devono rispettare tutte le norme igienico-sanitarie ai sensi del Reg. Ce n. 852/04; essi devono essere regolarmente puliti e sanificati. Gli operatori devono predisporre un adeguato Piano di autocontrollo per prevenire rischi e pericoli di qualsiasi natura che possono riguardare i prodotti immessi per il consumo. Inoltre, devono predisporre un efficace sistema di rintracciabilità per ricostruire e seguire il percorso di un alimento. Tutte le unità lavorative devono essere rigorosamente formate e abilitate alle funzioni alimentari che svolgono.
I prodotti posti in vendita sono preimballati o imballati sui luoghi di vendita ed etichettati secondo quanto previsto dal Reg. UE n.1169/11, che prevede come indicazioni obbligatorie: la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, la quantità netta, la data di scadenza (che si indica con la dicitura “da consumarsi entro”) o il termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro”), il nome e la sede del responsabile dell’alimento, la dichiarazione nutrizionale, l’origine nei casi previsti e, se necessarie, le condizioni di conservazione, le istruzioni per l’uso e il grado alcolico se superiore all’1,2%. Importante è l’indicazione della presenza degli allergeni o delle sostanze che possono provocare intolleranze, che vanno evidenziati graficamente rispetto agli altri ingredienti.
Le informazioni sugli alimenti dovranno risultare precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore